Tuttavia non dobbiamo pensare di esser privi di tutela. Ecco i consigli  da seguire per difendersi dallo spamming, giungendo persino al  risarcimento del danno:  -Munirsi di apposito quaderno in cui annotare chi e a che ora ci  disturba: occorre far parlare l'operatore il tempo necessario ad  identificare la sua società (ricordatevi che ai sensi dell'art.130 comma  3 ter lett.f. "devono garantire la presentazione dell'identificazione  della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in  particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro  per opporsi a futuri contatti") - Una volta saputo con esattezza chi ci scoccia e magari i suoi indirizzi  internet e reali, occorre mandargli una mail (o un fax o, meglio  ancora, una raccomandata) in cui a parole semplici gli si contesterà  che, pur essendo iscritti nel registro delle opposizioni, lui ci telefona o  scrive per fini commerciali e pertanto noi ci opponiamo al trattamento  dei nostri dati in conformità all'art.7 comma 4 codice privacy. Allego  per facilità un modello di opposizione da utilizzare allo scopo.  Fatto questo occorrerà solo conservare copia dell'opposizione. Se  proseguiranno le comunicazioni indesiderate da parte dell'Operatore  che se ne infischia dell'opposizione ricevuta, allora si potrà agire a  tutela dinanzi al Garante della Privacy (pochi mesi per la pronuncia di  cessazione e rimborso delle spese assicurato) oppure dinanzi al  Tribunale, potendo ottenere in tal caso anche il risarcimento dei danni  da illecito trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 15  del codice privacy. Indietro © 2010 studiolucchesenargiso.it