Tuttavia non dobbiamo pensare di esser privi di tutela. Ecco i consigli
da seguire per difendersi dallo spamming, giungendo persino al
risarcimento del danno:
-Munirsi di apposito quaderno in cui annotare chi e a che ora ci
disturba: occorre far parlare l'operatore il tempo necessario ad
identificare la sua società (ricordatevi che ai sensi dell'art.130 comma
3 ter lett.f. "devono garantire la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in
particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti")
- Una volta saputo con esattezza chi ci scoccia e magari i suoi indirizzi
internet e reali, occorre mandargli una mail (o un fax o, meglio
ancora, una raccomandata) in cui a parole semplici gli si contesterà
che, pur essendo iscritti nel registro delle opposizioni, lui ci telefona o
scrive per fini commerciali e pertanto noi ci opponiamo al trattamento
dei nostri dati in conformità all'art.7 comma 4 codice privacy. Allego
per facilità un modello di opposizione da utilizzare allo scopo.
Fatto questo occorrerà solo conservare copia dell'opposizione. Se
proseguiranno le comunicazioni indesiderate da parte dell'Operatore
che se ne infischia dell'opposizione ricevuta, allora si potrà agire a
tutela dinanzi al Garante della Privacy (pochi mesi per la pronuncia di
cessazione e rimborso delle spese assicurato) oppure dinanzi al
Tribunale, potendo ottenere in tal caso anche il risarcimento dei danni
da illecito trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 15
del codice privacy.
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