Il nostro sistema prevede il principio del c.d. "opt in" ossia il consenso  preventivo dal quale trae legittimità la successiva comunicazione per  le finalità suddette. Ed è fatto carico a chi si serve dello spamming,  ossia alla società che intraprende la comunicazione e non al soggetto  che la riceve (sarebbe meglio dire la subisce), dimostrare l'esistenza  del consenso. Tuttavia tale regola è stata grandemente temperata da  una recente riforma tale con cui è stato introdotto il sistema del  diniego preventivo attraverso l'iscrizione dei numeri e degli eventuali  altri dati personali (penso alla mail) in un registro pubblico delle  opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it) che le società debbono  consultare ed a cui debbono attenersi.  Invero non vi è certezza di aver finalmente lasciato fuori dalla propria  sfera di riservatezza i tanti piazzisti virtuali, dopo l'iscrizione nel  registro delle opposizioni. Per le problematiche legate al  funzionamento ed efficacia di tale registro rimando, oltre che  all'esperienza di ciascuno, all'interessante articolo comparso  recentemente sul periodico "Il Duemila" col significativo titolo "Pronto  chi scoccia". In particolare si segnala l'assurdo consistente nei gravosi  oneri economici posti a carico degli operatori commerciali per poter  regolarizzare periodicamente l'elenco dei potenziali clienti onde non  contattare quelli iscritti nel registro ed incorrere nell'illecito. Tale  assurdità determina la deprecabile situazione attuale in cui le  telefonate promozionali proseguono pressoché imperterrite in quanto  l'operatore commerciale preferisce continuare il suo business (deve  pur farlo!) preferendo l'eventualità della multa al sistematico  pagamento di gravosi contributi. Indietro                                                                                    Avanti  © 2010 studiolucchesenargiso.it