Il nostro sistema prevede il principio del c.d. "opt in" ossia il consenso
preventivo dal quale trae legittimità la successiva comunicazione per
le finalità suddette. Ed è fatto carico a chi si serve dello spamming,
ossia alla società che intraprende la comunicazione e non al soggetto
che la riceve (sarebbe meglio dire la subisce), dimostrare l'esistenza
del consenso. Tuttavia tale regola è stata grandemente temperata da
una recente riforma tale con cui è stato introdotto il sistema del
diniego preventivo attraverso l'iscrizione dei numeri e degli eventuali
altri dati personali (penso alla mail) in un registro pubblico delle
opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it) che le società debbono
consultare ed a cui debbono attenersi.
Invero non vi è certezza di aver finalmente lasciato fuori dalla propria
sfera di riservatezza i tanti piazzisti virtuali, dopo l'iscrizione nel
registro delle opposizioni. Per le problematiche legate al
funzionamento ed efficacia di tale registro rimando, oltre che
all'esperienza di ciascuno, all'interessante articolo comparso
recentemente sul periodico "Il Duemila" col significativo titolo "Pronto
chi scoccia". In particolare si segnala l'assurdo consistente nei gravosi
oneri economici posti a carico degli operatori commerciali per poter
regolarizzare periodicamente l'elenco dei potenziali clienti onde non
contattare quelli iscritti nel registro ed incorrere nell'illecito. Tale
assurdità determina la deprecabile situazione attuale in cui le
telefonate promozionali proseguono pressoché imperterrite in quanto
l'operatore commerciale preferisce continuare il suo business (deve
pur farlo!) preferendo l'eventualità della multa al sistematico
pagamento di gravosi contributi.
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© 2010 studiolucchesenargiso.it
Avv. Tiziano Lucchese
Avv. Laura Marchello
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