Novità del Decreto Maroni è l'istituto dell'"ammonimento": la vittima  prima sporgere querela può rivolgere all'Autorità di Pubblica Sicurezza  la richiesta di ammonimento poi trasmessa al Questore che, dopo aver  eventualmente acquisito informazioni sullo stalker, lo ammonisce per  dissuaderlo dal proseguire nella propria condotta e, aspetto questo  tutt'altro che trascurabile, può disporre il sequestro di armi o  munizioni pur legalmente posseduti dallo stalker. Se poi quest'ultimo  dovesse perdurare nel suo comportamento l'Autorità giudiziaria non  solo potrà procedere d'ufficio (dunque senza la querela della vittima)  ma in caso di condanna potrà applicare un aggravamento di pena.  Qual è l'utilità per la persona offesa di denunciare il proprio aguzzino?  Certamente la possibilità di vedere applicate nei confronti dello  stalker misure cautelari quali l'allontanamento dalla residenza  familiare, il divieto ad avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o  comunque ad attenersi sempre ad una certa distanza, misure che, se  violate, possono anche portare all'applicazione di misure più  restrittive (ex.arresti domiciliari). Inoltre il Decreto Maroni ha  prolungato da 6 mesi ad un anno il cosiddetto ordine di protezione già  previsto dall'art.342-bis del codice civile.  Le statistiche in materia riferiscono che le principali vittime di tale  delitto sono donne tra i 18 e i 24 anni anche se il fenomeno -piuttosto  disomogeneo- colpisce frequentemente anche le donne tra i 35 e 48  anni in quanto vittime di stalker uomo risentito o respinto in quanto  già partner. Proprio l'allarme sociale scaturito da tale fenomeno ha indotto la  Presidenza del Consiglio (Dipartimento delle pari opportunità) ad  istituire un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire misure di  sostegno (psicologico-legale) alle vittime oltre a quanto già fornito  dalle varie associazioni a livello provinciale.  Indietro © 2010 studiolucchesenargiso.it